📌 Questo pezzo apre domande che non chiude. Le risposte, con un consulente legale in collegamento, arrivano mercoledì 9 settembre nel webinar AI e diritto per fotografi. Gli annunci citati sono reali, li ho aperti io, e li ho resi anonimi di proposito: niente nomi di agenzie, niente vie, niente comuni.
Il 19 marzo 2008 Nicolas Asfouri entra nella sede regionale di Agence France-Presse a Hong Kong. Fotografa per l’agenzia dal 2001, prima da freelance, poi da dipendente a Lisbona, e sta per prendere il posto di capo fotografo in Thailandia.
Il responsabile foto per l’Asia gli mette davanti due documenti: un contratto locale, che gli era già arrivato via mail il 19 febbraio, e un accordo di assunzione di quattro pagine.
Chiede qualche giorno per leggerli. La risposta, ricostruita nella sentenza del 6 agosto 2026, è in tre parti:
sono lo stesso tipo di documenti firmati per il Portogallo,
non serve leggerli,
vanno firmati subito perché l’agenzia deve attivare l’assicurazione e il volo per Bangkok è l’indomani.
Firma tutti e due senza leggerli parola per parola.
Il paragrafo 8 dell’accordo dice che quel contratto opera come cessione completa di ogni diritto d’autore sulle fotografie fatte per l’agenzia, in futuro e in passato, e che va interpretato nel modo più ampio possibile a favore dell’agenzia.
Le sue foto, da quel momento, sono di AFP. Comprese quelle di prima.
Il 6 agosto 2026
Diciotto anni dopo, la giudice federale Denise Cote, distretto sud di New York, chiude la causa che Asfouri aveva aperto il 23 gennaio 2026 contro Getty Images.
Il motivo sta in quel paragrafo 8. La clausola non ha limiti di tempo, la sua lettura secondo cui le parole “questo accordo opera” la restringerebbero alla durata del contratto non trova appigli, e la difesa dell’inganno alla firma cade perché il testo del contratto locale lo aveva in mano da 29 giorni.
Quattro pagine, scrive la giudice, si leggono; leggere quello che si firma è una responsabilità di chi firma.
Tra il 2019 e il 2021 Asfouri aveva registrato allo US Copyright Office 9.953 fotografie, tutte scattate tra il 10 marzo 2001 e il 18 marzo 2008, il giorno prima della firma.
Aveva tenuto fuori dal registro tutto quello che veniva dopo. La clausola copre anche quelle, perché parla di foto fatte in passato.
Sulla seconda accusa, cioè che Getty avesse continuato a offrire in licenza le sue foto per due mesi dopo la diffida del 14 aprile 2023, la corte dice che Getty lavorava dentro un contratto con AFP di cui il fotografo non era parte, e che nessuno può revocare da solo una licenza firmata da altri. Getty tolse le foto intorno al 20 giugno 2023. Il 29 aprile AFP lo aveva licenziato.
C’è anche un pezzo europeo, che la sentenza riassume in cinque righe.
Nel 2024 Asfouri aveva fatto causa ad AFP in Portogallo per farsi dichiarare proprietario delle sue foto.
Il 14 agosto 2025, dopo il processo, il tribunale portoghese si è detto privo di giurisdizione.
Il 23 marzo 2026 l’appello ha confermato, suggerendo la Francia, dove AFP ha sede.
Nessun giudice, in due continenti, è entrato nel merito di chi possieda quelle immagini.
PetaPixel ha raccontato il caso il 2 settembre, il docket completo è su PacerMonitor.
Ventidue anni di lavoro, più di 40.000 scatti, decisi da un testo che nessuno ha letto nel momento in cui contava.
Questa storia parla di una firma. Quello che segue parla di una riga non scritta.
In mezzo c’è la stessa domanda: quando l’informazione che serve per decidere non c’è, chi ne paga il costo.
A settembre sono ripartito con le consegne dei servizi fotografici immobiliari.
Ne ho chiusi parecchi in questa settimana, e in buona parte di quei file c’è dentro qualche forma di AI: un oggetto tolto, un cielo, un prato sistemato, in un paio di casi una stanza arredata su richiesta.
Dal 2 agosto l’articolo 50 dell’AI Act chiede di dichiararlo, e nella guida che ho scritto a luglio ho messo cosa va dichiarato e cosa no.
Consegnando, mi è venuta una curiosità pratica: fuori dal mio studio, il mercato si sta adeguando?
Cinquanta annunci
Ho aperto un portale nazionale e ho cercato annunci pubblicati o aggiornati dopo il 2 agosto.
Ne ho guardati cinquanta, in mezza Italia, senza scegliere zona o fascia di prezzo. Ho contato solo quello che si vede a occhio nudo, senza strumenti di analisi:
il watermark di un programma di arredamento virtuale rimasto in un angolo,
l’icona a stella del generatore di immagini di Google lasciata sull’immagine,
prati rifatti,
stanze arredate che nelle foto successive dello stesso annuncio sono vuote.
Più di 25 su 50 avevano almeno un segnale di questo tipo. È una stima al ribasso, perché ho contato solo i casi evidenti e il lavoro fatto bene non si vede.
Il filo che li univa era un altro. In nessuno dei cinquanta c’era una dichiarazione che dicesse a chi guarda che quell’immagine era stata generata o modificata con un sistema di intelligenza artificiale.
Nessuna icona, nessuna riga sotto la foto. Zero su cinquanta.
Tre modi di non dirlo
Tre annunci, tra i cinquanta, li descrivo uno per uno. Li chiamo A, B e C.
A) Nel primo, aggiornato il 27 luglio, la foto di copertina mostra una villetta con il prato tagliato, un tavolo con le sedie sotto un pergolato e una siepe alta lungo il confine. Nella seconda foto della stessa galleria, presa da un’angolazione diversa, al posto della siepe c’è un capannone industriale. Dentro, il salone ha il pavimento posato, le tende, le applique accese e una televisione; in un’altra foto della stessa stanza il pavimento è al grezzo. Nessuna etichetta. Questo annuncio è di prima del 2 agosto.
B) Nel secondo, aggiornato il 3 settembre, 33 fotografie, nessuna etichetta, e in coda alla descrizione una frase che ho copiato: le foto sono a scopo illustrativo e potrebbero differire dall’aspetto reale dell’immobile, non vincolanti ai fini contrattuali. Questa riga, scritta da chi sa com’è la casa e letta da chi non lo sa, fa lo stesso lavoro del paragrafo 8 di Hong Kong: sposta il rischio dell’informazione mancante su chi legge, in coda, dove nessuno arriva.
C) Nel terzo, una cucina, e in basso a destra il watermark di un programma di progettazione d’interni. Il marchio dichiara lo strumento. Non dice se quella cucina esiste, se è una fotografia con dentro dei mobili aggiunti o un rendering tridimensionale disegnato da zero, e da fuori io non lo so distinguere.
Tre soluzioni diverse, uscite da operatori diversi, e nessuna che risponda alla domanda di chi sta cercando casa: quello che vedo c’è davvero?
Come è scritta la norma
L’articolo 50 divide il lavoro in due.
Chi costruisce e vende lo strumento deve fare in modo che le immagini in uscita portino un marchio leggibile dalle macchine, una specie di codice a barre invisibile nel file; è il comma 2, ed è a carico di chi fa il generatore o il programma di arredamento virtuale (Ad esempio Anthorpic con il suo nuovo modello Fable 5.1 si è adeguata, ma lo faranno tutti).
Chi usa lo strumento nella propria attività deve dichiarare, in modo che una persona lo veda, quando l’immagine rientra nella definizione di deep fake; è il comma 4, ed è a carico di chi lavora la foto o la fa lavorare. Nel regolamento la seconda figura si chiama deployer.
La definizione di deep fake, all’articolo 3 punto 60, copre immagini generate o manipolate che somigliano a persone, oggetti, luoghi o eventi esistenti e che a una persona apparirebbero autentiche.
Le linee guida della Commissione del 20 luglio 2026, al paragrafo 113, precisano che tra gli oggetti ci sono gli edifici e che i luoghi sono località reali.
Una casa in vendita rientra senza forzare niente.
E la Commissione, sulla pagina ufficiale delle icone, spiega quando usare quella per i contenuti parzialmente modificati con un esempio solo, testuale: fotografie autentiche di un appartamento vuoto, arredate con l’AI.
Sul lato di chi fornisce lo strumento c’è un rinvio: per i sistemi già in commercio la marcatura obbligatoria slitta al 2 dicembre 2026, ne ho scritto nella guida di luglio. Sul lato di chi usa lo strumento il rinvio non c’è.
L’obbligo di dichiarare è in vigore dal 2 agosto.
La data
Non c’è obbligo retroattivo. Le immagini generate o manipolate prima del 2 agosto 2026 non vanno etichettate, e la versione finale delle linee guida, come ha notato lo studio Bird & Bird due giorni dopo la pubblicazione, ha scelto come riferimento la data in cui l’immagine è stata generata, non quella in cui viene pubblicata.
Per i testi di interesse pubblico vale il contrario, conta la pubblicazione. Per le foto conta il giorno in cui qualcuno ha premuto il pulsante.
L’annuncio A, con la siepe al posto del capannone, è aggiornato al 27 luglio. Se quelle immagini sono state prodotte prima del 2 agosto, e la data dell’annuncio dice di sì, non hanno alcun obbligo. Siamo in una fase di transizione e quell’annuncio è in regola.
Vale anche per gli altri 49?: un annuncio caricato il 3 settembre con foto arredate a giugno è a posto allo stesso modo.
Guardando un annuncio da fuori non si può dire se sia conforme.
Da qui il primo dubbio: la data di generazione di un’immagine, chi la certifica, e come la dimostri se qualcuno te la chiede tra otto mesi?
Gli annunci non si ricaricano ogni settimana, ma nemmeno ogni anno. Tra sei mesi una buona parte delle immagini in circolazione sarà nata dopo la data, e la finestra di transizione si sarà chiusa da sola.
Chi usa lo strumento
Chi usa lo strumento, per il regolamento, è chi decide se usarlo e come, compreso cosa fare del risultato.
Il paragrafo 12 delle linee guida aggiunge che basta la decisione su scopo e modalità, anche senza alcun controllo tecnico sul programma.
E il paragrafo 14 dice che un’azienda resta chi usa lo strumento anche quando affida il lavoro a un freelance o a un fornitore esterno che opera per suo conto, sotto la sua responsabilità e il suo controllo.
Il fotografo che preme il pulsante su indicazione dell’agenzia non diventa una figura separata.
Nello stesso paragrafo c’è il rovescio. Un’azienda che si limita a commissionare un lavoro a un’agenzia di comunicazione, ad un fotografo (come accade con me), senza prendere decisioni né esercitare controllo su se e come quella usi l’AI, non rientra tra chi usa lo strumento. La responsabilità passa a chi ha lavorato il file.
Tradotto sui tre annunci di prima, i casi sono tre.
Il fotografo che arreda la stanza di sua iniziativa nel suo programma, e consegna così: deve dichiararlo lui (a chi??).
L’agenzia che decide di far arredare le foto, lo mette nel brief e commissiona il lavoro a un service o a un freelance: deve dichiararlo l’agenzia immobiliare, anche se il pulsante lo preme un altro.
L’agenzia che chiede foto belle, non sa come vengono prodotte e non lo chiede: la responsabilità torna a chi ha lavorato il file.
Il confine tra il secondo e il terzo caso passa dentro un preventivo, un brief, una mail.
Secondo dubbio: nel tuo lavoro di ieri, chi ha deciso di aggiungere quei mobili, e dove sta scritto?
Se sei l’ufficio che commissiona le immagini, la domanda è identica e la risposta pesa di più.
Il portale
Il portale su cui ho fatto la ricerca ha messo l’etichetta sul suo assistente conversazionale, lo strumento con cui si chiede a che piano è l’appartamento, e che quasi nessuno usa per decidere se comprare casa.
Sulle fotografie degli annunci, cioè sullo strumento con cui si decide, non ha una regola.
Il paragrafo 16 delle linee guida dice che chi si limita a ospitare o trasmettere contenuti creati da terzi, e cita espressamente le piattaforme online, non è chi usa lo strumento ai sensi dell’AI Act.
Il portale ha adempiuto sul suo chatbot perché lì il sistema è suo. Sulle immagini caricate dagli inserzionisti la legge non gli chiede l’etichetta. Lo dichiara fortemente incoraggiato a preservare le marcature e le etichette messe da altri e ad adottare misure proporzionate perché chi guarda possa riconoscere il contenuto generato.
La critica quindi si può fare, e va fatta sulla scala delle priorità.
Si dichiara la voce sintetica che non incide sull’acquisto e si lascia scoperta l’immagine su cui l’acquisto si decide. Il portale è anche l’unico soggetto che potrebbe rendere l’etichetta sistematica in una giornata, per via contrattuale, come già impone agli inserzionisti il numero minimo di foto o il divieto di scritte sopra le immagini. Che possa non vuol dire che debba, e le linee guida, al paragrafo 12, mettono l’onere di garantire che l’etichetta arrivi visibile fino al canale di pubblicazione in capo a chi usa lo strumento, attraverso condizioni contrattuali con i partner di distribuzione. Cioè in capo all’agenzia.
Terzo dubbio: quando carichi le foto sul portale, l’etichetta che hai messo sopravvive al caricamento?
Il criterio
Il paragrafo 114 delle linee guida chiede di valutare nel complesso se il contenuto può apparire autentico a chi lo guarda, considerando quanto somiglia al reale, cosa comunica, in che contesto viene diffuso, in che ambiente è presentato e cosa si aspetta il pubblico a cui è destinato.
E precisa che l’intenzione di ingannare non serve: la valutazione è oggettiva.
Il pavimento posato in una stanza al grezzo e la siepe al posto del capannone falliscono quel test in due modi diversi. Il primo fa credere una cosa sullo stato della casa, il secondo su cosa c’è fuori dalla finestra. Tutti e due incidono sul prezzo che uno è disposto a pagare.
Il paragrafo 92, nell’elenco delle modifiche che cambiano la sostanza di un’immagine, mette la rimozione, la sostituzione o l’inserimento di oggetti e la creazione di immagini composite che modificano la rappresentazione di oggetti o fatti. Nello stesso elenco, dall’altra parte, stanno le cose che non richiedono niente: ritagli, correzioni di colore, rimozione di polvere sul sensore, sfocatura di un volto.
Quarto dubbio, che riguarda il lavoro che facevi già prima che esistesse un generatore: dove passa il confine tra la pulizia che hai sempre fatto e la modifica che adesso va dichiarata?
Ho messo la mia lettura nella guida di luglio, e su alcuni casi di mezzo, il decluttering pesante per esempio, la mia lettura non basta.
Rendering o generazione
La cucina con il watermark, l’annuncio C, ha due letture possibili.
Se quell’immagine è un rendering, cioè una scena disegnata in tre dimensioni da un programma di progettazione che poi la fotografa dall’interno, il paragrafo 64 delle linee guida la mette fuori dall’obbligo di marcatura: un fotogramma renderizzato da semplice elaborazione di dati non è contenuto generato da AI.
Se invece è una fotografia vera con dentro mobili aggiunti da un modello generativo, siamo nell’esempio della Commissione parola per parola. Da fuori le due cose possono essere identiche, e io non so quale delle due sia.
C’è poi una riga delle linee guida che qualcuno può leggere male.
Al paragrafo 31, tra i sistemi che non rientrano nel comma sui sistemi che interagiscono con le persone, la Commissione elenca la visualizzazione di prodotto assistita da AI, e cita la prova virtuale di capi, il room staging e il rendering di prodotto.
È facile prendere quella riga e dire che il virtual staging è escluso dall’AI Act. Quella riga esclude solo il comma 1, quello dei chatbot. L’obbligo di dichiarare del comma 4 resta dove sta.
Quinto dubbio: lo strumento che usi, o che usa il tuo fornitore, in quale delle due categorie sta?
Se non lo sai, non sai nemmeno quale obbligo hai.
Le strade più corte
Per una siepe disegnata sopra un capannone il regolamento europeo sull’AI è la strada lunga.
Ce ne sono due più corte, che esistono da prima e che le stesse linee guida richiamano al paragrafo 50: la disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, applicata in Italia da un’autorità che sanziona da vent’anni, e il dovere di chi fa da intermediario di informare le parti sulle circostanze che incidono sulla conclusione dell’affare. Un capannone confinante è una circostanza che incide, con o senza intelligenza artificiale.
L’AI Act aggiunge un obbligo di forma. Quelli di sostanza c’erano già, e valgono per l’agenzia come per il costruttore che le passa le immagini.
Il che apre un altro dubbio, e resta aperto: l’etichetta ti mette al riparo, o diventa la prova scritta che sapevi cosa avevi fatto?
Cinque domande per mercoledì
Sono queste, e le porto in tavolo mercoledì 9 settembre, nel webinar su AI e diritto per fotografi, con Marianna Santoni e Roberto Lugano
Puoi iscriverti da qui
Come si dimostra la data in cui un’immagine è stata generata, visto che il riferimento è quella?
Tra fotografo, service e agenzia, chi risponde della dichiarazione quando nessuno ha scritto chi ha deciso cosa?
L’etichetta che metti sul file sopravvive al caricamento sul portale, e se non sopravvive di chi è il problema?
Dove finisce la pulizia di sempre e dove comincia la modifica da dichiarare?
Rendering o generazione: come si capisce quale strumento c’è dietro, e cambia davvero l’obbligo?
E tante altre sfaccettature che spesso si sottovalutano, rischiando di perdere 40.000 fotografie.
Nel marzo del 2008 un fotografo ha firmato quattro pagine senza leggerle, perché gli hanno detto che era lo stesso contratto di prima e che il volo era l’indomani.
Il 6 agosto 2026 quelle quattro pagine hanno deciso a chi appartengono 40.000 fotografie, comprese le 9.953 che lui aveva messo al sicuro in un registro pubblico. Nessuno gli ha chiesto chi aveva premuto il pulsante della fotocamera; gli hanno chiesto cosa c’era scritto.
Quando fotografo e agenzia si rimpalleranno chi doveva scrivere che la siepe era finta, la domanda sarà la stessa, chi pagherà la Multa??
La differenza, questa volta, è che le parole da scrivere sono quattro e le scrivi tu, prima di consegnare o prima di pubblicare.
Luca
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Fonti
Asfouri v. Getty Images (US), Inc., Opinion and Order, testo integrale in PDF, U.S. District Court S.D.N.Y., 6 agosto 2026
Court dismisses photographer’s action against Getty Images, Vital Law, agosto 2026
Asfouri v. Getty Images, testo della decisione, Law.com, agosto 2026
Asfouri v. Getty Images, sentenza integrale, Casemine, agosto 2026
Asfouri v. Getty Images, Inc. et al, docket, PacerMonitor
Photographer sues Getty over his photos but discovers he doesn’t own the copyright, PetaPixel, 2 settembre 2026
Guidelines on the implementation of the transparency obligations for certain AI systems under Article 50 of the AI Act, C(2026) 5054 final, Commissione europea, 20 luglio 2026
Guidelines on transparency obligations for providers and deployers of AI systems, Commissione europea, 20 luglio 2026
EU icons for labelling AI-generated content, Commissione europea
European Commission adopts final Guidelines on AI Act Article 50 transparency obligations: first impressions, Bird & Bird, 22 luglio 2026














Il punto che mi resta addosso del tuo campione non è lo zero su cinquanta, è la riga sulle linee guida: conta la data di generazione dell'immagine, non quella di pubblicazione. Un obbligo che dipende da un dato che la filiera non registra in modo sistematico nel momento in cui nasce rischia di poter essere affermato, ma difficilmente dimostrato, sia da chi deve contestarlo sia da chi deve dimostrare di aver adempiuto.
Lavoro in un settore dove la prova si costruisce durante l'operazione, non si ricostruisce dopo: le evidenze che documentano un volo nascono insieme all'operazione e, se mancano, non c'è racconto successivo che possa sostituirle.
L'articolo 50 crea un problema analogo per chi deve dichiarare l'uso dell'AI, ma nella filiera che descrivi, fotografo, agenzia, portale, oggi quella traccia non sembra essere prodotta in modo sistematico. La marcatura leggibile dalle macchine, quando arriverà secondo le linee guida che citi, potrà dire che un'immagine è stata generata o manipolata; non necessariamente chi ha deciso di usarla, quando lo ha deciso e sotto la responsabilità di chi.
La mia impressione è che l'etichetta visibile sia la parte facile. La parte difficile è che qualcuno, nella catena, conservi una traccia che potrebbe non avere alcun interesse a conservare.